Art. 6.
(Contrassegno o bracciale per il guidatore designato e controlli del tasso alcolemico).

      1. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli.
      2. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, all'interno del locale, solo bevande analcoliche.
      3. La esibizione del contrassegno o del braccialetto dà diritto a uno sconto del 33 per cento sul costo della consumazione analcolica e all'ingresso gratuito nel locale.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a prevedere agevolazioni fiscali atte a incentivare il consumo

 

Pag. 6

di bevande analcoliche da parte dei guidatori designati di cui al comma 1.
      5. Possono essere effettuati a campione rilevamenti con etilometro dei soggetti designati alla guida ai sensi del comma 1 per verificarne, all'uscita dei locali pubblici, il tasso alcolemico.